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STATUTO


ART. 1)
E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro, denominata “ACSM”  Associazione Commercianti San Marco in Lamis, con sede in San Marco in Lamis in Via Giuseppe Tiani, 26.
ART. 2)
L’associazione è costituita su iniziativa di commercianti, artigiani e imprenditori in genere di San Marco in Lamis. La sua durata è a tempo indeterminato.
ART. 3)
L’Associazione: rappresenta e tutela le imprese commerciali, artigianali, gli imprenditori in genere, nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche, sociali, a livello nazionale, nonché a tutti i livelli territoriali. La "Associazione Commercianti San Marcio in Lamis è un'associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica e apartitica. Promuove iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, con l’intento di creare alle stesse un ambiente favorevole alla competitività nell’ambito del sistema produttivo generale; promuove la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori in genere; promuove la collaborazione professionale, e culturale con Enti pubblici e privati, Istituti ed Associazioni anche al fine dell’organizzazioni di esposizioni, mostre, sagre, spettacoli, nella salvaguardia dell’ambiente, favorisce la raccolta di fondi per le associazioni di volontariato, nonché azioni pubblicitarie collettive.

 SOCI
ART. 4)
L’associazione è aperta a tutti i commercianti, artigiani e imprenditori in genere, che si riconoscano nello scopo di cui innanzi e che abbiano interessi confacenti ai fini dell’Associazione stessa.
ART. 5)
L’Associazione è costituita da: Soci fondatori; Soci Ordinari; Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo e messo a disposizione dell’Associazione le proprie capacità tecniche e professionali. Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio fondatore a persone che, a proprio insindacabile giudizio, siano ritenute meritevoli perché capaci e perché abbiano effettivamente operato per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall’associazione. Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione.
ART. 6)
Per diventare socio ordinario occorre presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo versando nelle casse associate la quota d’ingresso e quella annuale se stabilita. La qualifica di socio decorre dal momento della presentazione della domanda, salvo il parere contrario espresso dal Consiglio Direttivo a maggioranza, entro i trenta giorni della presentazione della domanda stessa. I soci fondatori ed ordinari hanno diritto ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione nei termini e con le modalità stabiliti dal presente statuto e deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.
ART. 7)
La qualifica di socio si perde per: dimissioni; morosità per ritardo superiore ad un mese nel pagamento delle quote sociali; la cessazione è decretata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; il socio cessato per morosità potrà a giudizio discrezionale del Consiglio Direttivo, essere riammesso dietro pagamento delle quote arretrate; per radiazione deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli anche al di fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon svolgimento della vita associativa. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.
ART.8)
A carico dei soci possono essere addottati provvedimenti disciplinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 9)
Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Vice Presidente, il Presidente.
ART.10)
All’Assemblea intervengono tutti i soci, fondatori ed ordinari che siano iscritti sul libro Soci da almeno quindici giorni. Ogni socio ha diritto a un solo voto. Sono ammesse le deleghe. I soci morosi o colpiti da provvedimento disciplinare non hanno diritto di voto né di intervento in assemblea.
ART.11)
Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con avviso affisso presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della data fissata. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quindici giorni. Il presidente, nell’intento di assicurare la massima pubblicità della convocazione assembleare, è tenuto comunque ad adottare ogni forma di pubblicità, scritta come la divulgazione dell’invio dell’avviso al domicilio dei soci, che assicuri la massima conoscenza tra gli associati delle convocazioni assembleari.
ART.12)
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di aprile. Essa delibera sulle attività dell’Associazione; stabilisce gli indirizzi e le direttive generali; approva il bilancio consuntivo e preventivo; elegge il Consiglio Direttivo.
ART.13)
L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o venga richiesta da almeno due terzi dei soci fondatori.
ART.14)
Le assemblee ordinarie e quelle straordinarie deliberano validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. Nelle assemblee straordinarie che deliberano in merito a modifiche statutarie o a scioglimento dell’Associazione è necessario il voto dei quattro quinti dei soci fondatori. In tale circostanza non sono ammesse deleghe.
ART. 15)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni due anni dall’assemblea dei soci. In caso di parità, viene eletto il più anziano di età. Tutti i soci regolarmente iscritti all’associazione possono candidarsi per far parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Tesoriere, se non sono stati indicati dall’assemblea all’atto della nomina. Fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri ove ve ne siano. Onde garantire la presenza nel Consiglio Direttivo di associati dislocati territorialmente in ogni parte della città ivi compreso Borgo Celano, sarà previsto, previa suddivisione dei quartieri, la presenza di almeno un componente di quartiere nel Consiglio Direttivo.
ART. 16)
E’ compito del Consiglio Direttivo: redigere il programma di attività sociale previsti dallo statuto; redigere i bilanci consuntivi e preventivi; decidere in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; formulare un eventuale regolamento interno e deliberare circa l’ammissione e la cessazione dei soci; stabilire le quote associative e disporne la riscossione. Il Consiglio Direttivo ha più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato. Potrà avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e potrà essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.
ART. 17)
Il Presidente ha la rappresentanza Legale, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale dell’associazione, presiede le Assemblee dei soci e quelle del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’associazione, convoca le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo. Cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo.
ART.18)
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo sulle rispettive aree di competenza.
ART.19)
Il Segretario si incarica della riscossione delle quote associative, della tenuta dei libri, delle normali, operazioni di cassa e provvede alla conservazione del patrimonio sociale, ad intrattenere i rapporti contabili con creditori e debitori, Istituti di Credito e/o banche presso cui è accreditato con la firma dell’associazione per delega del Presidente. Cura, ancora, la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART. 20)
Le entrate dell’associazione sono costituite da: quote sociali, eventuali elargizioni di soci, terzi, Enti pubblici e Privati; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
ART. 21)
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare annualmente entro il trenta aprile, per l’approvazione da parte dell’assemblea un bilancio consuntivo dell’esercizio concluso ed un bilancio preventivo, visionabile da parte di tutti i soci. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E’ vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, salvi i casi previsti dalla legge.
ART. 22)
Il Patrimonio sociale è costituito:
1. Dai “contributi associativi di ingresso”.
2. Dalle quote associative annuali.
3. Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti da quelle del bilancio ordinario.
4. Da versamenti volontari degli associati.
5. Da contributi di pubblica amministrazione, enti locali, istituti di credito o da enti in genere.
6. Da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
7. Da eventuali introiti anche di carattere commerciali, che l’associazione potrà conseguire a seguito di manifestazioni e iniziative intraprese.
ART. 23)
L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, i beni costituenti il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità in conformità al fine istituzionali dell’ente ovvero ad altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo ci cui all’art. 3 comma 190 legge n. 662 del 23/12/1996.
ART. 24)
Per meglio consentire lo svolgimento delle attività sociali, il Consiglio Direttivo potrà costituire con proprio atto sezioni distaccate, assegnando ad esse competenze specifiche, anche in collaborazioni con altre forze operanti nel territorio, con le quali verranno stipulati precisi accordi.

LOGO

ART. 25)
E’ fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla o il logo per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni, eventi o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART. 26)
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

 

Data dell’approvazione, 22 aprile 2009.
 

 
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